La Cassazione, con sentenza n. 2630 del 29/1/2024, afferma che l’atto di divisione di partecipazioni sociali non può essere assoggettato all’imposta fissa di registro prevista per gli atti di negoziazione di quote (art. 11 Tariffa, parte I, DPR 131/1986) in quanto, avendo effetto dichiarativo e non traslativo, non realizzerebbe un trasferimento. Si applicherebbe l’imposta proporzionale dell’1% ex art. 3 Tariffa, senza alcun contrasto con la direttiva 2008/7/CE.