I trasferimenti immobiliari che vengono previsti a definizione del quadro complessivo dei rapporti tra i coniugi in occasione della propria separazione personale, sono suscettibili di essere revocati ai sensi dell’art. 2901 c.c., come conferma la Cassazione (III sezione) con sentenza 6/11/2024 n. 28558 , riguardante una cessione avvenuta in assenza di un corrispettivo monetario.